CORSI OSS ATTENTI ALLE TRUFFE

In questi giorni si susseguono diversi articoli sulle testate giornalistiche denunciando il pericolo di speculazioni sui numerosi corsi per Operatori Socio Sanitario (O.S.S.) che vengono pubblicizzati. Il pericolo è stato avvertito anche dalla federazione nazionale delle professioni infermieristiche tecniche (Migep), la quale ha segnalato prontamente alla Regione Calabria l’importanza di vigilare al fine di verificare la legittimità ai sensi della normativa vigente di questi corsi. A dir il vero anche il nostro Ente, attraverso le numerose segnalazioni pervenutaci dai cittadini, ha avvertito il pericolo d’imbattersi in corsi per O.S.S. (in fase di organizzazione), non rispondenti alla normativa vigente. Infatti alcuni Agenzie formative interpellate dai cittadini, rispondendo alle domande degli interessati evidenziano palesi carenze all’osservanza dei disposti normativi.

In particolare, come si legge in una nota stampa “La Federazione Migep ha sempre avuto una particolare attenzione ai corsi oss indetti da molti enti formativi con esami in altre Regioni. Corsi che costano migliaia di euro e che promettono un futuro da operatore socio sanitario con attestati di dubbia validità. Il Migep è preoccupato per il numero crescente di attestati rilasciati da enti formativi di dubbia legalità”.

Gli unici corsi per OSS che permettono di ottenere un attestato di qualifica valido ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2001, sono di competenza Regionale e pertanto,devono essere formalmente autorizzati dalla Regione.

Corsi OSS svolti in Calabria

Prima di spendere denaro per l’iscrizione ai corsi al fine di evitare delle truffe leggete attentamente il [icon name=”paperclip” class=”” unprefixed_class=””] D.G.R. n. 167 del 13/05/2016 con il quale la Regione Calabria ha approvato le “linee di indirizzo per la formazione di Operatori Socio Sanitari” e verificate presso i competenti uffici della Regione se ha emesso un Decreto Dirigenziale che approva l’attività e autorizza l’ente a cui vi siete rivolti.

Per fare chiarezza riguardo la regolarità dei corsi, la finalità delle seguenti linee di indirizzo è quella di dettare i criteri e le procedure amministrative per l’attuazione delle attività di formazione di base per operatore Socio Sanitario (O.S.S.) secondo quanto previsto dall’Accordo tra il Ministero della Sanità, il Ministero della Solidarietà Sociale, le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’operatore socio-sanitario e la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione, sancito nella Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001, rep. Atti 1161, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 19/04/2001 n. 91. A.

Corsi OSS in altre regioni

Nel caso in cui l’ente prescelto si avvale della collaborazione con enti o istituti di altre Regioni, bisogna contattare la Regione interessata prima di procedere all’iscrizione per verificare che il corso sia stato autorizzato, chiedendo l’atto o provvedimento amministrativo che autorizza tale formazione in collaborazione con enti di altre regioni verificando anche che il numero di progetto corrisponda all’autorizzazione.

Il Migep quindi invita tutti gli aspiranti corsisti a verificare come su indicato la validità dei corsi che intendono intraprendere o che hanno intrapreso.

Numerose persone già truffate

Molti degli attestati OSS, presentati alla regione Calabria, rilasciati da enti di altre regioni sono risultati falsi e quindi inadatti per poter partecipare a concorsi pubblici, o per poter esercitare la professione di operatore socio – sanitario.

Riconoscimento a livello nazionale e Terza S per gli OSS in Calabria

Secondo il parere del Migep l’attestato di OSS preso in Italia, non è spendibile in Europa, inoltre nessuna delibera regionale stabilisce il riconoscimento dell’attestato OSS nelle comunità europee, né tanto meno che si possa lavorare in Europa. Infatti, la delibera della giunta regionale n. 167 del 13 maggio 16 non parla di attestato OSS riconosciuto in Europa, né tanto meno dei corsi OSS con la terza S.

Per quanto attiene alla terza s, il Migep ritiene che tale formazione non è disciplinata dal contratto collettivo di lavoro del comparto sanità e quindi, priva del necessario inquadramento giuridico ed economico. Non c’è nessuna disposizione che preveda l’assunzione dell’osss nelle varie strutture sanitarie. Peraltro, non risulta nessuna delibera Regionale sulla formazione dell’oss con la terza s denominata anche complementare.

Comunicati importanti Migep

Secondo il Migep “La regione Campania ha stabilito con le proprie delibere che la formazione oss – osss, tirocinio, esami, devono essere eseguiti esclusivamente nella propria regione. Ci domandiamo – scrivono – quali sono meccanismi di verifica volti ad accettare la qualità e la legalità sulla formazione da parte di queste regioni?

Si sta realizzando una sorta di “ ” organizzando formazione e trasferte i fuori della Calabria per sostenere esami per l’acquisizione dell’attestato di Oss – Osss a corsisti che hanno eseguito la formazione in regione Calabria con poche ore di pratica e un pseudo tirocinio presso strutture non abilitate in assenza di degenti o a dirittura compensare il tirocinio attraverso associazioni di volontariato. Inoltre molti di costoro non sanno neanche cosa sono le ore di tirocinio, di formazione e cosa sia un registro di classe. In altri termini, si tende alla formazione non orientata a una qualità professionale, ma a un commercio speculativo”.

Domande frequenti

[su_spoiler title=”Si possono fare corsi composti da 14 persone o da 31 persone?” open=”yes” style=”fancy”]

Ai sensi dell’art. 11 del D.G.R. n. 167 del 13/05/16 il numero degli studenti da ammettere ai corsi deve essere ricompreso tra 15 e 30 unità, ma non solo sarà importante verificare anche il numero di allievi che ogni Ente accreditato presso la Regione Calabria può ospitare in un singolo corso. Infatti, a tal fine le informazioni necessarie possono essere estratte direttamente dal decreto di accreditamento emesso dalla Regione Calabria a favore dell’Ente, poiché se nel decreto viene previsto che le aule formative devono essere composte da massimo 19 persone, se ci si trova in presenza di corsi formati da 20 persone questi corsi debbono intendersi illegali con tutto ciò che ne discende.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Il costo del corso comprende tutte le spese accessorie al corso, ad es. sono incluse anche le divise da lavoro o le dispense?” open=”no” style=”fancy”]

Ai sensi dell’art. 8 del D.G.R. n. 167 del 13/05/16 “La struttura formativa fornisce i sussidi didattici e l’abbigliamento da lavoro idoneo per lo svolgimento del tirocinio con le caratteristiche previste dalla normativa vigente.

I partecipanti al corso devono essere assicurati, a cura del soggetto attuatore, contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie professionali e per danni a persone o a cose, durante la frequenza delle attività teoriche e pratiche di formazione, ivi comprese quelle svolte nei luoghi diversi dalla sede del corso.

Gli studenti devono essere sottoposti alle vaccinazioni previste dalla vigenti disposizioni di legge”.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”L’attestato di OSS preso in Italia è spendibile in Europa?” open=”no” style=”fancy”]

Nessuna delibera regionale stabilisce il riconoscimento dell’attestato OSS nelle comunità europee, né tanto meno che si possa lavorare in Europa ma solamente che è valido su tutto il territorio nazionale. Infatti,la delibera della giunta regionale della Calabria n. 167 del 13 maggio 16 non parla di attestato OSS riconosciuto in Europa.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Ci sono corsi con la Terza S per gli OSS in Calabria?” open=”no” style=”fancy”]

La formazione dell’oss con la terza s non è disciplinata dal contratto collettivo di lavoro del comparto sanità e quindi, del necessario inquadramento giuridico ed economico. Non c’è nessuna disposizione che preveda l’assunzione dell’osss nelle varie strutture sanitarie. Peraltro, non risulta nessuna delibera Regionale sulla formazione dell’oss con la terza s denominata anche complementare.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Quante assenze posso fare?” open=”no” style=”fancy”]

Ai sensi dell’art. 14 del D.G.R. n. 167 del 13/05/16 “Gli studenti hanno l’obbligo della frequenza a tutte le attività formative previste dal corso.

Non sono ammessi alle prove di valutazione finale gli studenti che abbiano accumulato un numero di assenze superiori al 10% del monte ore complessivo.

La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche e ai tirocini deve essere documentata con rilevazione delle presenze”.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Il tirocinio è retribuito?” open=”no” style=”fancy”]

Il tirocinio formativo non può configurarsi come sostitutivo delle attività lavorative del personale e, pertanto, secondo la vigente normativa, non può essere retribuito.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Ci sono limiti di età per l’accesso al corso?” open=”no” style=”fancy”]

Bisogna aver compiuto il diciottesimo anno di età alla data di iscrizione al corso.[/su_spoiler]